Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell’astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende:
a) l’intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.