Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo”
devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone
collinari o pedemontane comprese in tutto o in parte nei territori dei comuni di seguito elencati.
Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle ed in zone umide nonché quelli adiacenti a fiumi o
torrenti. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende i
comuni di: