Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone: in provincia di Rieti tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni di: Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina; in provincia di Roma, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri.